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Sangue a San Siro. Il testo integrale della convalida degli arresti: è stato un combattimento


Risultati immagini per scontri milano inter napoli

Proseguendo nella costante attenzione ai fatti di Milano di Santo Stefano, pubblichiamo il testo integrale del provvedimento con cui il gip Guido Salvini convalida gli arresti dei tre ultras e conferma la custodia cautelare in carcere. La descrizione dettagliata dei fatti conferma la definizione da noi usata di "battaglia di via Novara". Il gip parla infatti esplicitamente di "combattimento".
I capi di imputazione 
  1. delitto p.p. dall’art. 588 co. 1 e 2 c.p., perché, in quanto appartenenti al gruppo “ultras” dell’Inter, partecipavano a una rissa tra un gruppo di un centinaio di “ultras” interisti travisati e armati di bastoni, spranghe, fumogeni e altri strumenti atti a offendere contro un gruppo di tifosi del Napoli, diretti allo stadio Meazza per assistere alla partita Inter – Napoli fissata per le ore 20.30, nel corso della quale Belardinelli Davide rimaneva ucciso e almeno quattro tifosi napoletani (tra cui Stabile Giovanni e Iazzetta Angelo e Luigi Corrente) riportavano lesioni personali.
In particolare verso le 19.20 il gruppo di tifosi interisti a piedi invadeva la carreggiata di via Novara (nei pressi dello stadio), circondava improvvisamente le autovetture e i furgoncini con a bordo gli ultras del Napoli diretti allo stadio Meazza, iniziava un fitto lancio di torce fumogene, petardi e colpivano con bastoni e mazze le autovetture; i tifosi del Napoli arrestavano i mezzi, scendevano dagli stessi, e armati di aste e cinture, aggredivano a loro volta i tifosi dell’Inter, intrattenevano con loro un combattimento.
In Milano il 26.12.2018.

  1. delitto p.p. dall’art. 81 cpv., 110, 582, 585 c.p. perché, in concorso tra loro, con B. F. (indagato in stato di libertà) e con circa un centinaio di altri soggetti in corso di identificazione appartenenti al gruppo “ultras” interisti, e un gruppo di “ultras” napoletani, con le condotte di cui al capo 1), nonché colpendo con spranghe, un coltello, una roncola alcuni tifosi del Napoli, cagionavano a Corrente Luigi lesioni personali consistite in ferita lacerocontusa labbro superiore con prognosi 10 gg., a Stabile Giovanni ferita parete addominale con prognosi di giorni 10 s.c., a Iazzetta Angelo lesioni ritenute guaribili in giorni 8 s.c.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e con armi.
In Milano il 26.12.2018.

  1. delitto p.p. dall’art. 110 c.p., 6 bis l. 401 del 1989 perché, in concorso tra loro, con B. F. (indagato in stato di libertà) e con circa un centinaio di altri soggetti in corso di identificazione appartenenti al gruppo “ultras” interisti e a un numero allo stato non definito di appartenenti alla tifoseria del Napoli, nei pressi dello stadio Meazza e nel mentre i tifosi del Napoli ivi si stavano dirigendo per assistere all’incontro Inter-Napoli, lanciavano e utilizzavano razzi fuochi artificiali, petardi, bastoni, mazze, almeno un coltello e una roncola determinando un danno alle persone.
In Milano il 26.12.2018.

Indagati in stato di libertà:
per il delitto p.p. dall’art. 110, 575 c.p. in Milano il 26.12.2018.
per il reato p.p. dall’art. 110 c.p., 4 l. 110 del 1975, in Milano il 26.12.2018.

Identificate le persone offese in :

BELARDINELLI DAVIDE, nato a Varese il 9.3.1979,
IAZZETTA ANGELO, n. Acerra il 9.5.1979,
CORRENTE LUIGI, n. Napoli il 15.10.1978,
STABILE GIOVANNI, n. Napoli il 10.11.1975


O S S E R V A
sull'arresto in flagranza e sulla sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza

Giova premettere che i fatti che hanno dato origine ai tre arresti di cui di cui la Procura della Repubblica chiede la convalida non sono un “normale” scontro tra gruppi di tifosi durante una partita o subito dopo di essa nei pressi dello stadio. Né alla loro origine vi è il comportamento di un singolo o di poche persone, che pur può avere conseguenze letali, ma sempre resta l'azione di pochi e singoli “tifosi”.
Essi costituiscono invece un’azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo Stadio Meazza tendendo un agguato ai tifosi della squadra opposta che erano giunti a Milano e stavano transitando in una via ancora lontana dalla sede dell’incontro sportivo. Vi hanno inoltre partecipato non solo milanesi ma numerosi ultras provenienti da Varese e anche da Nizza, tra i 10 e i 15, dove vi è una squadra “gemellata”
In questo senso quanto avvenuto è espressione tra le più brutali di una “sottocultura sportiva di banda” che richiama piuttosto, per la tecnica usata, uno scontro tra opposte fazioni politiche
Gli elementi di responsabilità si desumono dalla comunicazione di notizia di reato del 27 dicembre 2018 della DIGOS di Milano in cui si riferisce innanzitutto che nella serata del 26 dicembre 2018, alle ore 20.30, presso lo stadio “Meazza” di Milano, era in programma l’incontro di calcio INTER-NAPOLI, da sempre connotato da elevati profili di rischio sotto il profilo dell’ordine pubblico.
Alle ore 19.25, un gruppo di un centinaio di “ultras interisti”, con il volto quasi tutti coperto ed armati di bastoni, spranghe e altri strumenti atti ad offendere, provenendo da via Fratelli Zoia, irrompeva in via Novara mentre stavano transitando una decina di furgoni e le autovetture con a bordo gli ultras napoletani diretti allo stadio. Questi ultimi venivano bersagliati da un fitto lancio di oggetti di vario genere, torce fumogene e petardi. I tifosi partenopei, quindi, scendevano dai mezzi lanciando a loro volta oggetti e artifizi, e ne nasceva un violento scontro fisico con gli ultrà milanesi.
Nella circostanza 4 tifosi napoletani riportavano contusioni varie ed in un caso ferite da arma da taglio, mentre un soggetto facente parte del gruppo aggressore, BELARDINELLI Daniele, nato a Varese il 9.3.1979, decedeva dopo il ricovero in ospedale a seguito di investimento da parte di un’autovettura tipo SUV allo stato ignota
Dall’esame di alcune immagini acquisite da un’abitazione privata sita in via Novara è visibile parte del gruppo aggressore, composto da tifosi in parte travisati ed in parte muniti di oggetti atti ad offendere.
Fra le persone ritratte gli operanti riconoscevano chiaramente BAJ Francesco, ripreso nel video nell’atto di lanciare un oggetto, presumibilmente un bastone. Il soggetto, seppur indossante un cappellino a “cuffia”, era perfettamente riconoscibile in quanto soggetto noto quale abituale frequentatore del gruppo “ultras” interista “Irriducibili”.
Baj risultava altresì militante del gruppo di estrema destra Lealtà e Azione, circostanza questa che ulteriormente confermava il riconoscimento.
Veniva inoltre individuato chiaramente DA ROS Luca, che per alcuni istanti è munito di un bastone che probabilmente viene successivamente lanciato, dato che nei fotogrammi successivi non ne appare più munito. Il soggetto, seppur parzialmente travisato con una sciarpa al volto ed un cappuccio calzato, è perfettamente riconoscibile in quanto soggetto noto quale abituale frequentatore del gruppo “ultras” interista “Boys”.
Infine veniva individuato chiaramente TIRA Simone mentre brandisce un bastone. Tira, seppur parzialmente travisato con un cappuccio calzato, è perfettamente riconoscibile in quanto soggetto noto anch’egli quale abituale frequentatore del gruppo “ultras” interista “Irriducibili”.
Nell’abitazione di Tira inoltre ed in particolare in un cestino e nel bagno venivano rinvenuti fazzoletti di carta intrisi di sangue benché l’indagato non presentasse ferite visibili.
In sede di udienza di convalida tutti gli indagati hanno ammesso la loro presenza e partecipazione all’aggressione riconoscendosi nei fotogrammi sula base di quali erano stati operati gli arresti e in cui tutti tre si vedono armati di bastoni in via Novara all’altezza del civico 209.
Nel corso di tali interrogatori, in particolare grazie alle dichiarazioni di uno degli indagati, sono inoltre stati acquisiti importanti elementi di conoscenza in merito all'identità degli organizzatori dell'azione.
Comunque è ormai pienamente ricostruita la dinamica dell’azione stessa. Gli appartenenti ai più importanti gruppi ultrà legati all'Inter e cioè gli Irriducibili i Boys e i Viking, dopo una sosta al “baretto” nei pressi dello stadio, luogo abituale di ritrovo, si erano concentrati presso il pub Cartoons sito in via Emanuele Filiberto.
Qui i livelli superiori delle organizzazioni che controllano la curva hanno dato disposizioni in merito al luogo dove tutti dovevano portarsi. Tali disposizioni sembrano essere state comunicate in particolare agli autisti ciascuno dei quali con un’autovettura aveva il compito di portare quattro o cinque giovani sul luogo dove doveva essere portato a termine l'agguato.
Giunti in via fratelli Zoia i partecipanti all'azione hanno trovato nel parchetto del Fanciullo già pronti in un sacco i bastoni da usare. Si sono quindi appostati lungo il muraglione posto all'angolo tra via fratelli Zoia e via Novara e ad un segnale convenuto che segnalava l'arrivo della colonna dei furgoncini dei tifosi del Napoli hanno mosso l'attacco invadendo la platea stradale di via Novara e lanciando contro i napoletani oggetti contundenti ed ingaggiando scontri fisici.
Al termine dell'azione tutti sono tornati alla base con le medesime modalità. Purtroppo nessuno degli attuali indagati sembra aver assistito direttamente al momento in cui Belardinelli era stato travolto da una vettura forse un Suv o una monovolume che sorpassando a sinistra alcuni furgoncini della colonna napoletana aveva investito il giovane più o meno al centro della platea stradale di via Novara.
Con riferimento al concorso nel delitto di rissa aggravata e negli altri reati contestati deve in generale rilevarsi che le caratteristiche dell’aggressione, preordinata e perfettamente organizzata, comportano una corresponsabilità generale nei reati avvenuti di tutti coloro che vi hanno partecipato anche indipendentemente dal loro ruolo più o meno significativo. Comunque tutti gli arrestati, come essi stessi hanno ammesso appaiono visibili in alcuni fotogrammi con bastoni o altri oggetti contundenti in mano, e quindi è certo che essi abbiano partecipato attivamente allo scontro.
La stessa morte di Belardinelli, oltre al ferimento dei quattro tifosi napoletani, è una conseguenza della rissa, anche indipendentemente dalle particolari circostanze che possono averla cagionata e di conseguenza entra a far parte dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 588 c.p
Deve ancora rilevarsi che la Polizia giudiziaria ha posto a disposizione del Pubblico Ministero gli indagati e li ha condotti nella Casa Circondariale del luogo di arresto entro le 24 ore dall'arresto stesso, come previsto dall'art.386, commi III, IV e VII, c.p.p., e che il Pubblico Ministero, non dovendo ordinare la liberazione degli indagati ai sensi dell'art.389 c.p.p. (in particolare non sussistendo nel caso di specie cause di non punibilità), ha ritualmente richiesto la convalida al Giudice competente entro le 48 ore dall'arresto, come previsto dall'art.390, commi I e III, c.p.p.-
Rilevato che nel caso di specie, ai sensi dell’art. 8 co. 1 quater l. 401 del 1989, è possibile applicare le misure coercitive anche al di fuori dei presupposti edittali di cui all’art. 280 c.p.p.,
Deve pertanto procedersi, visto l'art.391, commi III e VII, c.p.p. alla convalida dell'arresto in flagranza differito ai sensi dell'art.8 coma 1 ter l.401\89 di coloro che, sulla base della documentazione video- fotografica, emergano inequivocabilmente come gli autori del fatto e siano arrestati entro quarantott'ore da questo
Rilevato che il fatto non risulta compiuto in presenza di una causa di giustificazione, senza che peraltro sussista una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene che possa essere irrogata, considerato che il fatto per cui si procede prevede pene edittali elevate, per cui è fondatamente prevedibile che venga irrogata una pena che non consenta la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

sulle esigenze cautelari
Considerato che ricorrono specifiche esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p. e in particolare:
- quelle di cui alla lett.a, poichè altamente probabile che gli indagati, organicamente inseriti nell’ambiente “Ultras” ove non sottoposti a misure potrebbero concorrere alla dispersione di elementi probatori indispensabili per lo sviluppo delle indagini, e al condizionamento dell’acquisizione di ulteriori prove dichiarative utili alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione degli altri responsabili. Infatti in gruppi di tal genere e in occasione di episodi simili ogni sforzo è diretto a tutelare i suoi componenti dall'identificazione e a far mantenere alle persone già individuate il silenzio in merito agli altri e soprattutto ai più importanti partecipanti che hanno avuto ruoli organizzativi
- quelle di cui alla lett.c, atteso che vi è il concreto ed attuale pericolo, per le specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché per la personalità degli arrestati - come emerge dalla dinamica dei fatti - che gli stessi possano commettere altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Si ricordi inoltre che Tira presenta due condanne per porto d’armi reato quindi assimilabile a quelli oggi contestati.
Dal punto di vista della prevenzione generale inoltre quanto avvenuto a Milano ha avuto grande risonanza ed è quindi idoneo a scatenare azioni simili e anche episodi di rappresaglia e di conseguenza si pone ad un livello molto elevato di gravità ben superiore a quello di una comune rissa e cioè del reato in cui l'episodio è necessariamente inquadrato.
Ritenuto ancora, quanto alla scelta della misura sotto il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità, che la misura richiesta dal Pubblico Ministero appare come l'unica adeguata in relazione alla salvaguardia delle predette esigenze cautelari, dovendosi tenere conto della gravità del fatto, della prevedibile pena da irrogare nonchè della evidente inidoneità di altre misure.
In merito alla possibilità di adozione della misura meramente autocustodiale degli arresti domiciliari richiesta dei difensori degli imputati all'esito degli interrogatori deve essere osservato che tali richieste sono premature essendo le indagini in pieno svolgimento e che comunque la loro applicazione deve passare attraverso la certezza di una riflessione critica da parte degli indagati su quanto avvenuto e di un pieno distacco dall'ambiente in cui i reati sono maturati.
Tale considerazione allo stato vale anche per Da Ros Luca che nel corso dell'interrogatorio ha mostrato una assai maggiore disponibilità a ricostruire i fatti e consapevolezza della gravità di quanto avvenuto e la cui posizione potrà essere rivalutata a breve nel momento in cui l'esito delle indagini sarà meglio stabilizzato

P. Q. M.

Visti gli artt.379 e ss. c.p.p., con le norme da essi richiamate, e l'art.6 del D.Lv.271/89
Deliberando in camera di consiglio
c o n v a l i d a
l'arresto in flagranza di BAJ FRANCESCO, DA ROS LUCA e TIRA SIMONE.
o r d i n a
che essi rimangano in stato di custodia cautelare in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i sopracitati reati.
d i s p o n e
che il presente provvedimento venga immediatamente notificato agli indagati ed ai loro difensori e che una copia venga consegnata alla Direzione della Casa Circondariale.
Si restituiscano gli atti al Pubblico Ministero procedente, dr.ssa Grazia Colacicco
Milano, 29 dicembre 2018 ore 20.15

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